Brescia (mercoledì, 27 maggio 2026) — Si chiude con un verdetto sfavorevole la battaglia legale sul fronte tributario legata allo stadio Mario Rigamonti. Il Brescia Calcio dovrà versare al Comune di Brescia una cifra superiore a 780mila euro, tra Imu e Tasi non pagate nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado, che ha rigettato in toto le contestazioni presentate dal club.
di Monia Settimi
La decisione conferma gli accertamenti fiscali effettuati dalla Comune di Brescia, considerati legittimi e corretti sotto il profilo giuridico, chiudendo così — almeno in questa fase — la disputa tra amministrazione e società sportiva guidata da Massimo Cellino.
Al centro del contenzioso c’era la questione della natura dell’impianto sportivo e del suo utilizzo. La società aveva sostenuto che lo stadio rientrasse tra i beni del patrimonio comunale e che, per questo motivo, non dovesse essere soggetto a tassazione diretta a carico del club.
Una linea difensiva che non ha trovato accoglimento. I giudici hanno infatti evidenziato come l’utilizzo dello stadio da parte della società non sia meramente materiale, ma inserito in un’attività professionale che produce un beneficio economico concreto. Questo elemento, secondo la sentenza, rende legittima l’imposizione dei tributi.
Un ulteriore passaggio riguarda il ruolo della concessione: il rapporto tra club e impianto viene interpretato non come semplice utilizzo temporaneo, ma come una posizione giuridica che individua nel concessionario il soggetto obbligato al pagamento delle imposte.
Respinta anche l’argomentazione legata a una possibile esenzione per finalità sportive o di utilità pubblica. Per i giudici, infatti, l’impianto non è gestito direttamente dall’ente pubblico, ma sfruttato da una società professionistica nell’ambito della propria attività economica.
Il risultato finale è la piena validazione degli accertamenti Imu dal 2019 al 2023 e Tasi per il 2019, con l’aggiunta delle spese legali a carico del club.
Last modified: Maggio 27, 2026



